IL PROBLEMA DEL CONTROLLO DEI PICCIONI
NELLE AREE
URBANE
I piccioni sono fonte di problemi che
riguardano aspetti differenti della vita cittadina e, più in generale, della
convivenza uomo/animale,
con implicazioni di natura igienico-sanitaria e di danno al patrimonio
artistico-monumentale. Non secondari sono anche i costi economici su
diverse produzioni agricole che può determinare la dispersione dei colombi di città nelle campagne
circostanti.
Le attuali popolazioni di colombo di città hanno avuto origine da soggetti
sfuggiti al controllo dell'uomo (individui fuggiti o abbandonati da
colombaie, "ex" colombi viaggiatori, colombi rilasciati volontariamente
nel corso di manifestazioni, colombi scampati ai tiri a volo un tempo
esistenti, ecc.) e quindi appartenenti a forme domestiche di piccione
selvatico Columba livia, da lungo tempo allevate e sottoposte a
selezione artificiale.
Il colombo di città non è quindi il colombo torraiolo: quest'ultimo è un
piccione selvatico a tutti gli effetti insediatosi in contesti urbani,
situazione oggi riscontrabile con estrema rarità.
Lo status giuridico del piccione e di conseguenza le norme di
riferimento da applicare per il controllo delle popolazioni, è stato a
lungo dibattuto. Il mondo scientifico nonché organi tecnici ufficiali
quali l'INFS - Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (ora ISPRA –
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) hanno
sostenuto dalla fine degli anni ’80 che il Colombo di città non
appartenesse alla fauna selvatica tutelata dalla legge 157192, bensì fosse
un animale "randagio", e che la competenza in materia di gestione di tali
animali dovesse essere individuata nell'Amministrazione comunale
competente per territorio, d'intesa con i Servizi Veterinari dell'Azienda
USL (cfr. nota INFS 6645/T-A18 del 28.11.1996).
Con la sentenza n.2598 del 26 gennaio 2004 della Sezione III penale della
Corte di Cassazione è stato però stabilito che il piccione di città deve
essere considerato animale selvatico in quanto vivente in stato di
naturale libertà, mentre appartengono alle specie domestiche o
addomesticate il piccione viaggiatore e quello allevato per motivi
alimentari o sportivi.
Da questa sentenza discende, tra l’altro, che il riferimento per la
gestione dei conflitti ascrivibili al Colombo di città va individuato
nella Legge Nazionale 11 febbraio 1992 n. 157 inerente “Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per l’esercizio dell’attività
venatoria”. In base al comma 2 dell’art. 19 della suddetta legge le
Regioni e, per delega, le Province hanno facoltà di operare il controllo
della fauna selvatica.
Con la legge regionale n. 16 del 27/7/2007 all’art. 9 la Regione
Emilia-Romagna ha introdotto la possibilità per le Province di adottare il
piano di controllo per il piccione di città (Columba livia varietà
domestica) per prevenire i danni provocati alle colture e al
patrimonio zootecnico.
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